Statuto

ASSOCIAZIONE DI ARTISTI CESENATI


STATUTO

Art. 1 – E’ costituita in Cesena l’ ”Associazione Di Artisti Cesenati” (ADARC)

La sua istituzione è stata deliberata dall’Assemblea di Artisti Cesenati, tenuta il 18 gennaio 2006 nella sala consiliare del Comune, alla presenza del Vice-Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e del Dirigente culturale municipale.

Il recapito attuale si trova presso la sede dell’AUSER, in corso Ubaldo Comandini, 7 a Cesena (FC).

L’eventuale cambio della sede non comporta la modifica dello Statuto.

Art.2 – Scopi dell’Associazione.

L’Associazione non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta; è apolitica e apartitica. L’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e da altre persone non associate. Attraverso lo svolgimento continuato delle sue attività di promozione culturale e sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, persegue le seguenti finalità:

Valorizzare e far conoscer le attività e le opere degli artisti del Comune di Cesena, organizzando eventi, conferenze e dibattiti per confrontare tendenze e contenuti del lavoro artistico;
Reperire spazi per esposizioni e/o iniziative artistico-culturali al fine di favorire l’accesso al pubblico
Progettare accordi con artisti di altre città per scambi di conoscenze e di iniziative da realizzare insieme con reciproco vantaggio;
Tenere rapporti di collaborazione con il Comune, le Istituzioni culturali, gli Enti pubblici e privati del nostro territorio, promuovendo nelle scuole, nei gruppi e nelle associazioni giovanili, attività d’informazione finalizzata alla conoscenza del patrimonio artistico, letterario e culturale cesenate;
Promuovere altre attività come viaggi per visitare mostre, giornate di pittura, musica, fotografia, ecc,
Infine fornire supporto ed aggiornamento ai propri Associati, producendo materiale didattico ed illustrativo ad uso interno ed esterno.
Art.3 – Organi dell’Associazione.

Sono organi statutari dell’Associazione:

L’Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice-Presidente; e) il Segretario; f) il Tesoriere; g) tre Revisori dei conti.
Art.4 – Riunione dell’Assemblea.

L’Assemblea generale dei soci si riunisce

In sessione ordinaria, una volta all’anno nel mese di febbraio (ultima decade);
In sessione straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei soci o per delibera del Consiglio Direttivo;
Le riunioni sono convocate dal Presidente, in prima e unica convocazione, con Ordine del Giorno;
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 5 – Poteri dell’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria esercita i seguenti poteri:

Elezione del Consiglio Direttivo che rimane in carica due anni;
Approvazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo compilati dal Tesoriere;
Approvazione delle linee programmatiche annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
Deliberazioni sulle eventuali modifiche dello Statuto o scioglimento dell’Associazione.
Art. 6 – I Soci. Classificazione, diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

I Soci si distinguono in onorari, benemeriti o sostenitori, fondatori ed ordinari.

Sono Onorari coloro che vengono iscritti dall’Associazione, col loro consenso ed a titolo onorifico, per le particolari competenze e per il prestigio di cui godono.

Sono Benemeriti o Sostenitori, i soci che mettono a disposizione dell’Associazione strutture, sevizi, contributi e finanziamenti straordinari; Fondatori coloro che si sono iscritti il giorno tre marzo 2006 o nei 60 giorni seguenti; Ordinari, tutti gli altri.

Per far parte dell’Associazione, gli interessati, eccetto i Soci onorari, benemeriti e sostenitori, devono presentare domanda scritta all’Associazione, specificando di essere nati e/o residenti nel Comune di Cesena, versare la quota associativa e svolgere o avere svolto, anche saltuariamente, un’attività artistica riconosciuta o documentata (pittura, scultura, architettura; narrativa, poesia; musica, cinema, teatro, fotografia, grafica, ecc…).

Tutti i Soci fondatori ed ordinari debbono osservare il presente Statuto e, oltre a partecipare alle attività promosse dall’Associazione, hanno il diritto di accedere alle cariche sociali.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’esclusione dei soci può avvenire per violazioni persistenti degli obblighi statutari, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati al socio, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 – Consiglio Direttivo.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

Nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i tre Revisori dei conti, uno dei quali potrà essere scelto anche fuori dal Consiglio Direttivo;
Delibera sulle domande si nuove adesioni;
Cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
Predispone la bozza del bilancio consuntivo e preventivo che verrà poi perfezionato dal Tesoriere;
Delibera su tutti gli affari, di ordinaria e straordinari amministrazione, che non siano di competenza dell’Assemblea o del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri decadano dall’incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti. Possono far parte del Consiglio soltanto gli associati maggiorenni. I verbali di ogni adunanza del Consiglio sono redatti e sottoscritti dal Segretario che ne cura la conservazione agli atti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni semestre. Nell’avviso di convocazione, il Presidente indicherà il luogo, la data, l’ora e l’elenco degli argomenti su cui deliberare.

Art. 9 – Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentate legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio.

Esercita le seguenti funzioni:

Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Ordinaria e ne presiede le riunioni;
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea avvalendosi soprattutto della collaborazione del Vice-Presidente e del Segretario;
Promuove il buon andamento e lo sviluppo dell’Associazione;
In caso di necessità può sostituirsi al Consiglio Direttivo.
Art.10-Il Vice-Presidente.

E’ il principale collaboratore del Presidente.

Cura l’esecuzione degli incarichi che da lui gli vengono conferiti:
Sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento:
Viene a sua volta sostituito dal Consigliere più anziano in caso di sua assenza o impedimento.
Art.11-Il segretario.

Il Segretario collabora con il Presidente e svolge i seguenti compiti:

Redige i verbali delle riunioni, trascrivendoli su apposito registro;
Cura la corrispondenza e la regolare tenuta degli atti e dei registri:
Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro degli Associati:
E’ responsabile della conservazione di tutta la documentazione relativa all’attività dell’Associazione.
Art.12-Il Tesoriere.

Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione. In particolare:

Cura la gestione della cassa e de patrimonio finanziario dell’Associazione;
Raccoglie le quote d’iscrizione annuali dei soci;
Provvede a tutte le operazioni di riscossione e di pagamento;
Firma gli atti contabili insieme col Presidente.
Art.13-I Revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito di tre componenti ed elegge nel suo seno il Presidente.

Esercita i poteri e le funzioni previsti dall’articolo 2403 e seguenti del codice civile.

Il collegio esamina in particolare il bilancio e compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione.

Art.14-Durata delle cariche.

Tutte le cariche sociali durano due anni e possono essere riconfermate illimitatamente.

Art.15-Risorse economiche.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote dei soci, offerte, lasciti, donazioni ed erogazioni; da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali pubblici e privati.

Altri proventi possono derivare da cessioni di beni, da prestazioni di servizi o da iniziative promozionali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.16-Bilancio.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, con la redazione del bilancio consuntivo e preventivo da farsi entro trenta giorni dal termine dell’esercizio.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art.17-Conto Corrente bancario.

A nome e per conto dell’Associazione di Artisti cesenati (ADARC) è aperto un conto corrente bancario.

Sono abilitati ad operare sul conto sia il Presidente che il Tesoriere con firme disgiunte. Sono inoltre abilitati a visionare il conto i Revisori.

Art.18-Collegio dei Probiviri.

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra i soci. Il collegio, di propria iniziativa o su richiesta di un organo o dei singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai soci o dagli organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. Il collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi o i soci dell’Associazione.

Art.19-Responsabilità degli Amministratori.

Per le obbligazioni verso terzi, risponde l’Associazione col fondo comune. Delle stesse obbligazioni, rispondono, anche personalmente e solidalmente, gli Amministratori, che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art.20-Estinzione.

L’Associazione di estingue qualora vengano meno o non vengano perseguiti, per mutate situazioni, le finalità di cui all’atto costitutivo. Si estingue, altresì, qualora il numero degli associati si riduca a meno di quindici e per qualsiasi altra causa, previa deliberazione dell’Assemblea.

Art.21.Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Cesena, 14 marzo 2006